Gestione RLS/RLST
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L’art. 47 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, debba essere presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (qui estratto del Decreto con le mansioni).

Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 di cui all’art. 47, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale (RLST).
A tal proposito si ricorda che i rappresentanti dei lavoratori territoriali della Provincia del Verbano Cusio Ossola sono già operativi sul territorio come segue:

  • Sig. Frontera Simone - zona 1 (indicativamente Verbano)
  • Sig.ra Scalese Giuseppina - zona 2 (indicativamente Cusio)
  • Sig. Culiersi Bruno - zona 3 (indicativamente Ossola)

Se invece i lavoratori dell’impresa decidono di nominare un Rappresentante aziendale interno, come ribadito nel CCNL edile del 2022 l’impresa è obbligata a inviare a S.E.FOR.S. VCO:

  • Comunicazione nominativo RLS ai sensi dell'art. 47 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. tramite il Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (fac-simile);
  • Copia Attestato di formazione al corso per RLS (laddove l’impresa non sia ancora in possesso del documento dovrà far pervenire certificazione di iscrizione al corso RLS).

In caso di variazioni nella figura del RLS, l'impresa deve darne tempestiva comunicazione a SEFORS VCO (fac-simile) e INAIL.

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