Gestione RLS/RLST
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Gestione RLS/RLST


L’art. 47 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, debba essere presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 di cui all’art. 47, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale (RLST). A tal proposito si ricorda che i rappresentanti dei lavoratori territoriali della Provincia del Verbano Cusio Ossola sono già operativi sul territorio come segue:

  • Sig. Frontera Giovanni - zona 1 (indicativamente Verbano)
  • Sig. Barini Christian - zona 2 (indicativamente Cusio)
  • Sig. Culiersi Bruno - zona 3 (indicativamente Ossola)

Se invece i lavoratori dell’impresa decidono di nominare un Rappresentante aziendale, l’impresa dovrà inviare a S.E.FOR.S. VCO:

  • Comunicazione nominativo Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi del art. 47 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (ALL.2);
  • Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi del art. 47 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ALL.3);
  • Copia Attestato di formazione al corso per RLS (laddove l’impresa non sia ancora in possesso del documento dovrà far pervenire certificazione di iscrizione al corso RLS).

Per agevolare le imprese nell’espletamento degli obblighi di cui all’oggetto si informa che sono disponibili i moduli predisposti dagli Accordi Provinciali sopra citati. In caso di variazioni nella figura del RLS, l'impresa deve darne tempestiva comunicazione a SEFORS VCO e INAIL.

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