Pubblicata il 17/04/2025 ed entrata in vigore il 24/05/2025.
La nuova Conferenza Stato-Regioni n.59 ha apportato varie modifiche alle precedenti indicazioni, qui di seguito alcune specifiche.
NUOVI CORSI DI FORMAZIONE, DURATE, TEMPISTICHE E VALIDITA':
- Obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, NON R.S.P.P., della durata di 16 ore più modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore (impresa affidataria).
2 anni di tempo dall’entrata in vigore per concludere il percorso formativo.
Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
- Per il Datore di Lavoro di “impresa affidataria” modulo aggiuntivo a quello precedente di 6 ore
- La durata del corso Dirigente scende a 12 ore (prima era 16 ore) più eventuale modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore (impresa affidataria)
- La durata del corso Preposto sale a 12 ore (prima era 8 ore)
L’aggiornamento del corso Preposto diventa ogni 2 anni (prima erano 5 anni)
- Obbligo di formazione per chi opera in “Spazi confinati o sospetti di inquinamento” di minimo 12 ore
- Obbligo di formazione per l’operatore che utilizza:
Escavatore, anche mini, senza più limiti di massa operativa
Carroponte
Caricatore per la movimentazione di materiali (ragno)
Macchina agricola raccogli frutta
- La formazione del lavoratore deve essere fatta prima dell’assunzione o al momento dell’assunzione (non è più consentito terminare i corso entro 60 giorni). Da settembre 2025 i nostri corsi di 16 ore per lavoratori saranno calendarizzati ogni 15 giorni
- Il Datore di Lavoro deve verificare a posteriori l’efficacia della formazione.
Stiamo predisponendo la modulistica, il nostro Tecnico della sicurezza geom. Frigione Emanuele sarà a vostra disposizione per supportarvi in questa attività (anche direttamente in cantiere)
- L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
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